Art. 3.
(Misure organizzative concernenti il Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge, l'attività del Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità - NARS, istituito ai sensi delle delibere CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, e 8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, è coordinata dal Ministro delle infrastrutture limitatamente alle funzioni di consulenza e di monitoraggio svolte dal medesimo Nucleo con riferimento al settore autostradale, ivi inclusa la componente tariffaria.